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Accesso Civico

Accesso Civico

L’art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall’art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:

- L'ACCESSO CIVICO "SEMPLICE": il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale;

- L'ACCESSO CIVICO "GENERALIZZATO": il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis;
 
L’istanza va presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT), il quale è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni.

La richiesta di Accesso Civico, così come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 33/2013, va presentata attraverso i reltivi moduli allegati nella presente sezione.

Nella pagina si evidenzia inoltre il REGISTRO ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO contenente l'elenco delle richieste di accesso con tutte le indicazioni in merito.